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Roma, 12 gennaio 2017

 

Circolare n. 9/2017

 

Oggetto: Tributi – Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo – Articolo 1 commi 15-16 Legge 11.12.2016, n.232, su S.O. alla G.U. n.297 del 21.12.2016.

 

La Legge di Bilancio 2017 ha potenziato l’applicazione del credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo introdotto col decreto Destinazione Italia (DL n.145/2013) estendendolo fino alla fine del 2020 (in precedenza 2019) e innalzandone l’importo.

 

Il ventaglio delle attività che danno diritto al credito di imposta è molto ampio (es. lavori sperimentali o teorici aventi la finalità di acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, ricerche pianificate o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, ecc.) e qualsiasi impresa può usufruire del beneficio a condizione di aver sostenuto una spesa pari almeno a 30 mila euro. La principale voce di spesa ammissibile è quella del personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

 

Il credito è pari al 50 per cento (in precedenza 25 per cento) della spesa annua sostenuta in eccedenza rispetto alla media della medesima spesa sostenuta nel triennio 2012-2014.

 

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa ammissibile.

 

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Codirettore

D/d

 

 

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Testo consolidato dell’art. 3 del D.L. n.145/2013 così come modificato dall’articolo 1 commi 15 e 16 della Legge n.232/2016 (Legge di Bilancio 2017).

 

Fonte: Normattiva

 

      (Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo).

 

  1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal

settore  economico  in  cui  operano  nonche'  dal  regime  contabile

adottato, che effettuano  investimenti  in  attivita'  di  ricerca  e

sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a  quello  in

corso al 31 dicembre 2014 e ((fino a quello in corso al  31  dicembre

2020)), e' attribuito un credito d'imposta ((nella misura del 50  per

cento delle spese)) sostenute in eccedenza rispetto  alla  media  dei

medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti

a quello in corso al 31 dicembre 2015.((12))

  ((1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta  anche  alle

imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio  dello

Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di  ricerca

e sviluppo nel caso di contratti stipulati con  imprese  residenti  o

localizzate in altri Stati membri dell'Unione  europea,  negli  Stati

aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero  in  Stati

compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle  finanze  4

settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  220  del  19

settembre 1996)).((12))

  2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi d'imposta, la

media degli investimenti  in  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  da

considerare per il calcolo della spesa incrementale e' calcolata  sul

minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino  ad

un importo  massimo  annuale  di  ((euro  20  milioni))  per  ciascun

beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attivita' di

ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.((12))

  4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti  attivita'  di

ricerca e sviluppo:

    a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale  principale

finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di

fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste

applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

    b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire

nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti,

processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti,

processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di

sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad

esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

    c) acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  delle

conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e

commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per

prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati;  puo'

trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione

concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti

nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono

comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra

documentazione,  purche'  non  siano  destinati  a  uso  commerciale;

realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di

progetti pilota destinati a esperimenti  tecnologici  o  commerciali,

quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale

e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per  poterlo  usare

soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

    d) produzione e collaudo  di  prodotti,  processi  e  servizi,  a

condizione  che  non  siano  impiegati  o  trasformati  in  vista  di

applicazioni industriali o per finalita' commerciali.

  5. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le  modifiche

ordinarie o periodiche apportate a  prodotti,  linee  di  produzione,

processi di fabbricazione, servizi esistenti e  altre  operazioni  in

corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

  6.  Ai  fini  della  determinazione  del  credito  d'imposta   sono

ammissibili le spese relative a:

    ((a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo di

cui al comma 4));((12))

    b)  quote  di  ammortamento  delle  spese   di   acquisizione   o

utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei  limiti

dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti  stabiliti

con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre  1988,  pubblicato

nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n.  27  del  2

febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo  per

l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con  un  costo  unitario

non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

    c)  spese  relative  a  contratti  di   ricerca   stipulati   con

universita', enti di ricerca e  organismi  equiparati,  e  con  altre

imprese comprese le start-up innovative di cui  all'articolo  25  del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

    d)  competenze  tecniche  e  privative  industriali  relative   a

un'invenzione industriale  o  biotecnologica,  a  una  topografia  di

prodotto a semiconduttori o a  una  nuova  varieta'  vegetale,  anche

acquisite da fonti esterne.

  7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232)).((12))

  8.  Il  credito  d'imposta  deve  essere  indicato  nella  relativa

dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del  reddito,

ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'

produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e

109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  ed

e'   utilizzabile   esclusivamente   in   compensazione   ai    sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e

successive  modificazioni  ((,  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta

successivo a quello in cui sono stati sostenuti i  costi  di  cui  al

comma 6 del presente articolo)).

  9. Al  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  si

applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24

dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23

dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

  10.  Qualora,  a  seguito  dei  controlli,  si  accerti  l'indebita

fruizione, anche parziale,  del  credito  d'imposta  per  il  mancato

rispetto    delle    condizioni    richieste    ovvero    a     causa

dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato

determinato l'importo fruito, l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al

recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni

secondo legge.

  11. I controlli sono svolti sulla base di  apposita  documentazione

contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione  legale

o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro

dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27  gennaio  2010,

n. 39. Tale certificazione  deve  essere  allegata  al  bilancio.  Le

imprese non soggette a revisione legale  dei  conti  e  prive  di  un

collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione  di

un revisore legale dei conti o di una societa'  di  revisione  legale

dei conti iscritti quali attivi nel registro di  cui  all'articolo  6

del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei

conti o il professionista responsabile  della  revisione  legale  dei

conti,  nell'assunzione  dell'incarico,   osserva   i   principi   di

indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del  citato  decreto

legislativo n. 39 del 2010,  e,  in  attesa  della  loro  emanazione,

quelli previsti dal codice  etico  dell'International  Federation  of

Accountants  (IFAC).  Le   spese   sostenute   per   l'attivita'   di

certificazione contabile da parte  delle  imprese  di  cui  al  terzo

periodo sono ammissibili entro il limite massimo di  euro  5.000.  Le

imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi  previsti

dal presente comma.

  12.  Nei  confronti  del  revisore   legale   dei   conti   o   del

professionista responsabile della  revisione  legale  dei  conti  che

incorre in colpa  grave  nell'esecuzione  degli  atti  che  gli  sono

richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11  si

applicano le disposizioni dell'articolo 64 del  codice  di  procedura

civile.

  13. Le agevolazioni di cui all'articolo  24  del  decreto-legge  22

giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a

97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla  data  del  31

dicembre  2014.  Le  relative  risorse  sono  destinate  al   credito

d'imposta previsto dal presente articolo.

  14. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono  adottate  le

disposizioni applicative necessarie, nonche' le modalita' di verifica

e controllo dell'effettivita' delle  spese  sostenute,  le  cause  di

decadenza e revoca del beneficio, le modalita'  di  restituzione  del

credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

  15.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua   il

monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente

articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

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AGGIORNAMENTO (12)

  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 16)

che le presenti modifiche hanno efficacia  a  decorrere  dal  periodo

d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016